Fondazione Sironi | Statuto
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Statuto

1. Per effetto del testamento olografo del com. rag. GUIDO SIRONI del 03.12.1932 depositato e pubblicato in atti del Dr. Luigi Donegana veniva disposto un legato per la costituzione ed il funzionamento di un ricovero vecchi;
2. con decreto del 24.07.1936 veniva decretata la costituzione della FONDAZIONE “Casa di Ricovero Dr. Luigi e Regina Sironi” avente per scopo di provvedere al mantenimento ed all’assistenza degli anziani di ambo i sessi inabili al lavoro, nati o residenti da almeno tre anni in Oggiono e con almeno i 60 anni di età;
3. ad oggi sotto varie forme giuridiche si è provveduto ad esaudire le sopra indicate volontà;
4. per effetto di quanto previsto da L.R. n. 1 del 13.02.2003 occorre rideterminare una nuova forma giuridica per l’espletamento delle espresse volontà legatarie.

Art. 1 -Denominazione e sede-

 

1. Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DR. LUIGI E REGINA SIRONI ONLUS” con sede legale a Oggiono, in Via Locatelli n. 9, provincia di LECCO.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

 

Art. 2 -Scopi istituzionali-

 

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela delle persone anziane in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
2. La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Oggiono, come previsto nelle tavole fondative dell’Ente.
5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi .

 

Art. 3 -Patrimonio-

 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili quali risultanti dall’inventario redatto in data 12 Settembre 2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 181 del 13 Ottobre 2003, e dai beni immobili quali risultanti dalla perizia asseverata redatta in data 4 Settembre 2003, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 182 del 13 Ottobre 2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
contributi a destinazione vincolata.
3. L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

 

Art. 4 -Mezzi finanziari-

 

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) rendite patrimoniali,
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
d) rette ed entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
2. E’ stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 5 -Organi-

 

1. Sono organi dell’Istituzione:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Revisore dei Conti;

 

Art. 6 -Presidente-

 

1. Il Presidente viene eletto dall’Amministrazione Comunale di Oggiono, e dura in carica per cinque anni.
2. Il Vice Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

 

Art. 7 -Compiti del Presidente-

 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
e) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto,
f) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

 

Art. 8 -Consiglio di Amministrazione-

 

1.Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che sono nominati dall’Amministrazione Comunale di Oggiono.
Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

 

Art. 9 -Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-

 

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 10 -Decadenza e cessazione dei Consiglieri-

 

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall’incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

 

Art. 11 -Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

 

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l’anno per l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

 

Art . 12 -Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

 

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell’Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

 

Art. 13 -Compiti del Consiglio di Amministrazione-

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:
a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l’approvazione secondo le modalità di legge;
c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
d) definisce l’organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
f) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
g) qualora lo ritenga necessario può nominare un Direttore Generale;
h) nomina il Revisore dei Conti;
i) provvede all’assunzione e al licenziamento del personale
j) approva il conto economico di previsione.

 

Art. 14 – Direttore –
1. L’Ente si può avvalere, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell’apporto del Direttore, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni delegategli, specificate nel regolamento.

 

Art. 15 – Revisore dei Conti –

 

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per un ulteriore mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Al Revisore dei Conti spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

 

Art. 16 – Esercizio finanziario –

 

1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

 

Art. 17 – Norme sull’estinzion –

 

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell’eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di leggi, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

 

Art. 18 – Norme sulla devoluzione del patrimonio –

 

1. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

Art. 19 – Norme generali –

 

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall’ordinamento vigente.